S1 – BRANDED MOTORCYCLES
Presentazione Idea:
Avete mai pensato di realizzare una motocicletta per pubblicizzare la vostra azienda? Una motocicletta è un oggetto di sicura forza comunicativa, riguarda la sfera della passione pura, e quindi un suo interlocutore difficilmente ne rimarrà estraneo. Inoltre può essere facilmente spostato per fiere ed eventi internazionali e non da meno può essere utilizzata in strada per portare in giro il vostro marchio. la realizzazione di una moto brandizzata può permettere di mettere in evidenzia le vostre tecnologie, le vostre competenze o il vostro stile.
Noi in GIVEN abbiamo tutte le competenze, i fornitori ed i macchinari che ci consentono di realizzare la vostra idea, da quella più semplice fino alla più complessa.
Di seguito alcuni esempi di moto brandizzate per importanti marchi di vari settori, non sono progetti nostri ma rendono bene l'idea di come si possa spaziare da personalizzazioni più semplici fino a progetti più complessi.

Vantaggi fiscali
La realizzazione di una moto brandizzata permette di dedurre interamente il costo sostenuto nell’esercizio di sostenimento.
Tale spesa può infatti essere classificata alternativamente fra:
- Spese per studi e ricerche: interamente deducibile ai sensi dell’art 108 comma 1 del TUIR
- Spesa per pubblicità o sponsorizzazione integralmente deducibili ai sensi dell’art 108 comma 2 del TUIR in quanto spese sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare, in cambio di corrispettivo, il marchio e/o prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda (C.M. 34/E/2009).
Le spese di sponsorizzazione, per risultare integralmente deducibili come spese di pubblicità, devono:
o Avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell'impresa;
o Essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.
- Spese per fiere/allestimento stand nel caso di utilizzo per le fiere come normali spese di gestione, essendo qualificabili come spese di tipo commerciale deducibili ai sensi dell’art.109 del TUIR. Non costituiscono spese di rappresentanza, in quanto queste ultime, necessariamente inerenti nonché effettivamente sostenute e documentate, devono essere a titolo gratuito.